Le norme in materia di sfratto introdotte con la riforma della giustizia voluta dal Ministro Cartabia sono due: gli art. 663 e 657 del Codice di Procedura Civile.
La modifica che riguarda l’art. 663 non è altro che un intervento di coordinamento derivante dalla modifica introdotta nell’art. 475, modifica già menzionata nella Pillola numero 14 “Le novità in materia di espropriazione forzata – Parte I”.
A questo proposito, è sufficiente ricordare che il legislatore ha disciplinato la semplificazione dell’iter di apposizione della formula esecutiva al fine di accelerare la fase di esecuzione.
Cosa dice l’articolo 475 del Codice di procedura civile
Riforma Cartabia e rimodulazione dell’art. 475 – Ai sensi dell’articolo 475 del Codice di procedura civile, le sentenze, i provvedimenti e tutti gli altri atti da parte dell’autorità giudiziaria, nonché gli atti accettati da notai e altri pubblici ufficiali, salvo che la legge disponga diversamente, costituiscono titolo esecutivo per la parte o per il successore a titolo universale nell’obbligazione dichiarata o creata dall’atto ai sensi dell’articolo 474, a meno che non si faccia una copia dell’originale, dimostrando che si tratta di una copia conforme.
In qualche modo, l’apposizione “comandiamo” del c.d. è stata messa al bando.
In sede di processo civile, l’articolo 663 del Codice di procedura civile in origine prevedeva che “se l’intimato non comparisce o comparendo non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto e dispone con ordinanza in calce alla citazione l’apposizione su di essa della formula esecutiva”.
Adesso, la versione riformata prevede che ” Se l’intimato non compare o comparendo non si oppone, il giudice convalida con ordinanza esecutiva la licenza o lo sfratto”.
Pertanto, per l’esecuzione di uno sfratto, con l’introduzione della riforma Cartabia non è più necessario aggiungere l’apposizione della formula esecutiva.
Non è dunque più necessario aggiungere tale formula alla fine dell’atto di citazione ed è sufficiente una copia conforme dello stesso, come stabilito dall’articolo 475 del Codice di procedura civile.
La vera novità è l’articolo 657
La modifica dell’articolo 663 del Codice di procedura civile è una mera formalità e non cambia di molto la sua sostanza.
Al contrario, la vera novità della riforma Cartabia (da giugno 2023) è la modifica dell’articolo 657 del Codice di procedura civile, che rimane sotto il titolo ” Intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione”, estendendo così la procedura di sfratto all’affitto d’azienda e al comodato d’uso.
Secondo il nostro parere, la norma avrebbe dovuto essere redatta con maggiore attenzione, in quanto l’unica parola presente nel titolo e nel testo è “alla finita locazione“, che non corrisponde a un contratto di comodato.
Sarebbe stato meglio se ci fosse stata una formulazione più generale che avrebbe potuto coprire tutti i casi contrattuali che la norma prevede, ad esempio “cessazione causa scadenza del termine”.
Decreto ingiuntivo: le novità
Decreto ingiuntivo e riforma Cartabia? Vediamo l’introduzione di alcune novità.
In particolare, la riforma Cartabia prevede che il decreto ingiuntivo possa essere emesso anche in presenza di una contestazione da parte del debitore, purché questa sia manifestamente infondata.
In questo modo si cerca di accelerare la risoluzione delle controversie e di evitare che la presenza di una contestazione formale rallenti eccessivamente i tempi della procedura.
Inoltre, la riforma Cartabia prevede anche una semplificazione delle modalità di notifica del decreto ingiuntivo, che potrà avvenire anche a mezzo posta elettronica certificata o tramite altre modalità telematiche.
Infine, la riforma Cartabia introduce anche alcune modifiche alle modalità di opposizione al decreto ingiuntivo, con l’obiettivo di garantire una maggiore tutela del debitore e di favorire una soluzione amichevole della controversia.
In particolare, viene introdotta la possibilità per il debitore di chiedere la sospensione dell’esecuzione del decreto ingiuntivo in attesa di una decisione del giudice sulla validità della contestazione sollevata.